ASSISI – Nuova formulazione dell’articolo 147 che riguarda i doveri verso i figli che i coniugi si assumono in sede di matrimonio. Con una nota ufficiale il Servizio Stato civili comunica ai ministri del culto e ai rappresentanti dei rispettivi ordinamenti che: nella celebrazione dei matrimoni religiosi di competenza, dovranno leggere, ai nubendi, come di consueto i tre articoli previsti dal codice civile e precisamente l’articolo 143 e 144 che nel loro testo non hanno subito variazioni alcune. Il nuovo contenuto normativo dell’articolo 147 del codice civile, in vigore dal 7 febbraio 2014 è stato riformulato (dall’articolo 3 del D.Lgs n. 154 del 28-12-2013) secondo la nuova versione qui di seguito riportata: Articolo 147 – Doveri verso i figli: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere materialmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”.
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